Respinto il ricorso di Moggi

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  1. blu71
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    Da tuttosport
    Moggi, il Tar respinge ricorso contro la radiazione

    La radiazione «rientra nei casi che il giudice delle leggi ha ritenuto sindacabile solo ed esclusivamente dinanzi al giudice sportivo»

    Moggi ricorre Moggi contro Narducci



    ROMA - La radiazione dell'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha "natura disciplinare" e in quanto tale "rientra nei casi che il giudice delle leggi ha ritenuto sindacabile solo ed esclusivamente dinanzi al giudice sportivo". È la motivazione con la quale la III sezione del Tar del Lazio ha respinto le richieste con cui Moggi sollecitava la sospensione del provvedimento dell'Alta Corte di Giustizia del Coni, che ne ha confermato la radiazione nel quadro delle vicende di Calciopoli.

    LE MOTIVAZIONI - Con il ricorso al Tar, Luciano Moggi, chiedeva la sospensione della sentenza con la quale il 4 aprile scorso l'Alta Corte di Giustizia del Coni ha confermato la sua radiazione. Tanti i motivi di doglianza, l'ultimo dei quali reca una richiesta risarcitoria per danno all'immagine. La sentenza dell'Alta Corte è stata definita dal ricorrente "illogica, contraddittoria e contraria alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo", "perchè è fin troppo evidente - si legge nel ricorso - che il trattamento riservato al ricorrente ha avuto, anche sotto il profilo processuale, carenze gravissime rispetto ai parametri europei, oltrechè della giustizia nazionale". Il Tar ha considerato "che il ricorso - si legge nell'ordinanza - esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto l'espulsione-radiazione del signor Moggi in ambito sportivo della Figc", sostenendo inoltre che, agli effetti della dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione "non rileva la circostanza che Moggi si sia dimesso dall'ordinamento sportivo atteso che la giurisdizione deve radicarsi avendo riguardo alla sola natura ("disciplinare") del provvedimento in contestazione e non tenendo conto dello status del ricorrente e della sua appartenenza o meno all'ordinamento sportivo". Sulla richiesta di risarcimento per danno all'immagine, il Tar ha tenuto conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale. La Consulta ha ritenuto che, laddove in provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal Coni "abbia incidenza di situazioni giuridiche soggettive", la domanda volta ad ottenere "il conseguente risarcimento del danno" debba essere proposta davanti al giudice amministrativo"; ma ha ritenuto "di rinviare alla fase di merito" l'esame della domanda risarcitoria "trattandosi di pretesa economica in relazione alla quale il danno paventato non ha il carattere dell'irreparabilità".

    IL RICORSO DI GIRAUDO - Sarà deciso direttamente nel merito, in un'udienza che sarà prossimamente fissata, il ricorso con il quale l'ex amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo, contesta la radiazione decisa ad aprile dall'Alta Corte di Giustizia sportiva nel quadro delle vicende di Calciopoli. È l'esito dell'udienza di oggi davanti alla III sezione del Tar del Lazio, i cui giudici hanno accolto le richieste di posticipazione dell'udienza avanzate dai legali di Giraudo. Non è escluso che la discussione del ricorso nel merito possa essere fissata entro la fine dell'anno.
     
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  2. GrAxx
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    quanto mi dispiace....
     
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  3. Splendidi Incisivi
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    Ma dai, la radiazione è stata una pena equa, peggio non gli potevano fare. Purtroppo è malcostume tutto italiano dover "trattare" le pene comminate.
     
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  4. Maruko¹
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    Vabbè, si sapeva già
     
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3 replies since 3/8/2012, 13:35   70 views
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